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FLOWER e BOTANIQUE DESIGN: L’arte delle sculture floreali e giardini creativi


in alto: © Azuma Makoto - Burning Flowers , Foto dal sito http://azuma-makoto.tumblr.com

Dimenticate i chioschi dei fioristi agli angoli delle strade, oggi i fiori sono diventati veri e propri beni di lusso, presentati come gioielli o abiti di alta moda. Questa è stata la sensazione che ho provato al mio arrivo a Parigi, città nella quale è impossibile non restare colpiti dall’atmosfera romantica e poetica che si respira nelle raffinate boutique dei fleuristes.


Così, un po' per caso un po' per diletto, mi sono appassionata al flower design: fenomeno che indica la realizzazione di vere e proprie sculture e installazioni floreali, dove ogni dettaglio corrisponde ad un preciso volere creativo dell’artista/fiorista. Et voilà! Complice la naturale deformazione professionale, il passo successivo è stato chiedersi se tali creazioni potessero essere meritevoli o meno di ricevere una tutela autorale.


Tuttavia, prima di addentrarmi nel campo delle questioni giuridiche vorrei soffermarmi sul sorprendente mondo delle creazioni floreali e botaniche.


A questo proposito, dovete sapere che la Ville Lumière ospita tra i più famosi fioristi di lusso. Due esempi di creatività parigina sono la Maison Baptiste Pitou (http://www.baptistefleur.com) eletto dalla rivista “Harpers Baazar” tra i migliori flowers designer, il quale vanta collaborazioni con marchi prestigiosi come Kenzo, Hérmes e le più importanti istituzioni della capitale francese, e David Jeannerot, fiorista, scenografo, artista, consulente di piante e fiori e fondatore del “Mauvaises Graines” (https://www.lesmauvaisesgraines.paris): famoso laboratorio di giardinaggio urbano situato nel cuore di Montmartre. Jeannerot, anche grazie al suo programma televisivo "Garden Party”, è attualmente uno dei più popolari promotori della floricultura a Parigi.

Se l’estro di Pitou si esprime soprattutto in creazioni floreali scultoree di straordinaria intensità, la creatività di Jeannerot arriva ad interessare interi giardini. E’ così che il “fiorista rock” - come egli stesso ama definirsi - progetta architettonicamente e scenograficamente oasi di verde urbano e installazioni formate da giochi di erba, fiori e piante, come nel caso del tetto di luci e foglie verdi esposto alle Galeries Lafayette Haussmann di Parigi.


Pur senza volergli attribuire un’etichetta, possiamo dire che Jeannerot rientra tra coloro che vengono definiti “botanique designer” e si occupano di creare giardini creativi nei quali, come in una scenografia, ciascun albero e ciascun fiore ricoprono un ruolo ben definito: alcuni ricoprono un ruolo principale, altri secondario, altri ancora sono semplici figuranti. In questo modo i fioristi/giardinieri/artisti danno rilievo a determinati dettagli attraverso giochi di luce/ombra, forme e colori creando vere opere d’arte.


Pensiamo anche solo alle moderne rivisitazioni dei giardini giapponesi o al famoso giardino del castello di Vaux le Vicomte in Francia caratterizzato da un particolare disegno e un accostamento di colori ben definiti che lo rendono unico nel suo genere.


a sinistra: Oeil de Kenzo - © Baptiste Pitou, Realizzazione dell’occhio di Kenzo per la presentazione alla stampa del nuovo profumo «Kenzo World » foto dal sito http://www.baptistefleur.com/essays/

a destra:Progetto di realizzazione di un giardino urbano. © David Jeannerot foto dal sito https://www.lesmauvaisesgraines.paris/nos-realisations


Sta di fatto che in pochi anni - complice, forse, anche un rinnovato rispetto per la natura e l’ambiente - i fioristi/giardinieri di lusso hanno conquistato tutte le più grandi metropoli mondiali e le passerelle dell’alta moda. MCQueens a Londra (http://www.mcqueens.co.uk), Putman & Putnam a New York (http://putnamflowers.com) e Tearose (http://www.tearose.it) e Teak Arte Natura a Milano (http://www.teakartenatura.it) sono solo alcuni dei nomi dei flowers designer che danno vita a creazioni contese dai maggiori brand.


E se di moda si parla non si può non citare Giorgio Armani. Lo stilista ha addirittura ideato la propria maison “Armani Fiori” (http://www.armanifiori.com/en/): trattasi di una raffinata collezione di creazioni floreali di lusso dove ogni petalo è curato nei minimi dettagli e posizionato con precisione quasi ingegneristica.


a sinistra: Abito di fiori e foglie. © Teak Arte Natura foto dal sito http://www.teakartenatura.it/it/category/gallery/events/

a destra: Creazione floreale. © Armani Fiori foto dal sito http://www.armanifiori.com/it/collezioni/floreali



Merita un discorso a parte il giapponese Azuma Makoto, (http://azuma-makoto.tumblr.com) uno dei più ambìti artisti/fioristi, che negli anni si è contraddistinto per aver portato avanti un vero e proprio lavoro di ricerca e sperimentazione sui fiori. Partendo da una rivisitazione dell’Ikebana (l’arte delle composizioni floreali giapponesi), Makoto si è spinto ben oltre la flower couture realizzando installazioni floreali che interagiscono con la natura circostante fino ad esserne fisicamente disintegrate. Per Makoto lo spazio diventa parte fondamentale della creazione. Ciò è evidente se si pensa ad opere quali “Burning flowers”, con la quale l’artista ha bruciato un enorme bouquet di fiori mostrandone il cambiamento dei colori e delle forme e creando un effetto scultoreo; o ancora “Flowers in ice”, opera con cui Makoto ha congelato dei mazzi di fiori immortalandone tragicamente la morte. Infine, si ricorda il progetto “Exobotanica” in cui l’artista ha lanciato nello spazio una sonda che trasportava un bonsai di un raro esemplare di pino bianco di 50 anni accompagnato da videocamere che hanno monitorato il viaggio, unendo ancora un volta l’arte della composizione floreale alla sperimentazione scientifica. Ciò spiega perché l’artista giapponese si sia meritato l’epiteto di “scienziato dei fiori”. Al contempo, Makoto non disdegna neppure collaborazioni glamour tra le quali spiccano Fendi e Selfridges & Co. Per quest'ultima l'artista ha creato le “Flowers bottled”: bottiglie colme di sgargianti fiori tropicali immersi in acqua ed esposte nello store “Flowerland”.


a sinistra: © Azuma Makoto - Burning Flowers , Foto dal sito http://azuma-makoto.tumblr.com

a destra: © Azuma Makoto - Flowers in ice Foto dal sito http://azuma-makoto.tumblr.com


a sinistra: © Azuma Makoto - Esobotanica Foto dal sito http://azuma-makoto.tumblr.com

a destra: © Azuma Makoto - per Selfridges & Co, Foto dal sito http://azuma-makoto.tumblr.com

Gli artisti finora citati - pur conservando ognuno le proprie peculiarità - sono accomunati dall'abilità di aver saputo trasformare i tradizionali bouquet in sculture e installazioni floreali e botaniche innovative. Ci troviamo, dunque, al cospetto di vere e proprie opere d’arte nelle quali la particolare combinazione di tecniche e di colori produce un effetto estetico e di performance artistica significativi.


Tale osservazione personale sembra trovare riscontro anche nella legge sul diritto d’autore, sia italiana che francese.


Sappiamo, infatti, che secondo la legge italiana sul diritto d’autore[1] una qualsiasi opera dell’ingegno appartenente alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia può essere potenzialmente tutelata.


Inoltre - similmente a quanto già espresso in questa rubrica nell’articolo sul cibo d’autore - il fatto che l’art. 2 [2]della stessa legge non includa esplicitamente le creazioni floreali e botaniche nella lista delle opere meritevoli di tutela non impedisce alle stesse di ottenere un’eventuale protezione. Infatti, è opinione condivisa da giurisprudenza e dottrina che il giudizio sull’apporto creativo di un’opera debba essere effettuato caso per caso, tenendo presente la costante evoluzione del linguaggio creativo e delle nuove forme artistiche. Ciò significa che una qualsiasi opera dell’ingegno pur non essendo compresa nello stesso elenco, potrebbe essere potenzialmente tutelata ai sensi della legge sul diritto d’autore a condizione che abbia carattere creativo.


Di conseguenza, la condizione necessaria ma sufficiente affinché anche una creazione floreale o un giardino beneficino della protezione del diritto d’autore è la presenza dei requisiti della novità dell’opera, della creatività, dell’originalità della forma espressiva e del pensiero dell’autore e della presentazione al pubblico.


A maggior ragione, la tutela autorale potrà essere accordata alle composizioni floreali e botaniche aventi carattere creativo, dal momento in cui le stesse possono essere ragionevolmente ricomprese tra le arti della scultura, della scenografia e dell’architettura (facenti parte dell’elenco delle opere tutelabili secondo il suddetto art. 2 dla). L’intervento del fiorista/giardiniere è, da questo punto di vista, paragonabile a quello del pittore o dell’architetto. Abbiamo visto come ciò sia possibile osservando le sculture floreali di Makoto o di Pitou, e ancora, le creazioni botanico/paesaggistiche di Jeannerot.


Inoltre, il fatto che le composizioni floreali e i giardini costituiscano opere evolutive e effimere non è un elemento sufficiente ad escludere la possibilità di ottenere una protezione autorale: infatti, né l’immutabilità delle opere né la loro tangibilità sono condizioni richieste per beneficiare della tutela autorale.[3]


Un simile ragionamento può essere condotto anche per ciò che concerne la legge sul diritto d’autore francese[4] che, tra le opere meritevoli di tutela non cita esplicitamente le opere di composizione floreale e botanica ma, conformemente alla legge italiana, tutela le opere della scultura, della scenografia e dell’architettura all’interno delle quali le prime - che posseggano i requisiti di creatività - possono essere ricomprese.


Sull'argomento è, infine, necessario rilevare la scarsità di pronunce giurisprudenziali italiane. Per quanto riguarda la Francia, si possono menzionare la decisione della Corte d’Appello di Limoges che ha condannato il proprietario di un terreno per aver utilizzato senza autorizzazione il progetto ideato da un architetto-paesaggista[5] e, ancora, la decisione relativa alla decorazione floreale del “Pont - Neuf” di Parigi che la Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di tutela autorale dal momento che ha riconosciuto l’attività creativa dell’artista nella scelta originale delle piante e nella disposizione innovativa dei vegetali utilizzati.[6]


Ultima ma non meno importante, è la pronuncia del Tribunal de Grande Instance di Parigi che ha accordato la protezione del diritto d’autore ai giardini di Vaux-le-Vicomte, riconoscendo i requisiti di creatività, novità e originalità ai particolari ricami delle aiuole[7]. Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la tutela autorale alla restaurazione dello storico giardino eseguita ad opera di Achille Duchêne. Trattasi di una decisione innovativa che si distacca da quanto stabilito nelle precedenti pronunce giurisprudenziali secondo le quali la restaurazione di un’opera non è suscettibile di protezione, considerato che non rappresenta essa stessa una nuova opera.


Questo perché secondo la giurisprudenza francese, di norma, l’artigiano pone in essere un’abilità tecnica ma non dona alcun apporto creativo all’opera che restaura. Tuttavia, nel caso della restaurazione del giardino di Vaux-le-Vicomte il Tribunale è giunto alla conclusione opposta stabilendo che il restauratore non si è limitato ad una ricostruzione servile dell’opera preesistente, ma l’ha rielaborata con originalità e creatività pur conservando i motivi che la caratterizzavano al momento della sua creazione.


in alto: dettagli del giardino di del castello di Vaux le Vicomte



Considerata da questo punto di vista, la questione della protezione da parte del diritto d’autore delle creazioni floreali e dei giardini sembra essere legittima e, pertanto, la mia domanda iniziale non può che ricevere una risposta favorevole. D’altra parte, in un futuro prossimo, col proliferare di artisti/fioristi, potremo ragionevolmente sperare nella presenza di maggiori decisioni giurisprudenziali che, compatibilmente ai suddetti requisiti, riconoscano la tutela autorale a creazioni floreali e botaniche.


Maria Paola Pinna

Avvocato


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[1] Secondo l’art. 1 della Legge sul diritto d’autore (italiana), in accordo con l’art. 2575 del c.c., sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo “che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, (..) i programmi per elaboratore (..) nonché le banche di dati (..)”.


[2] Art. 2 della Legge sul diritto d’autore

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre ché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.


[3] LE DROIT D’AUTEUR ET RESTAURATION DES JARDINS - Jean-Baptiste SCHROEDER, AVOCAT A LA COUR


[4] Article L112-2

Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les oeuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.


[5] Corte d’appello di Limoges, 1 ch., 3 gennaio 1966, Annales de la propriété industrielle 1966


[6] Corte di Cassazione di Parigi, 6 février 2001, UBP c/ société Kenzo, Les Petites affiches 20 mars 2002, p. 9, obs. Daverat.


[7] Corte d’appello Parigi, decisione dell’11 febbraio 2004



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