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IL RINASCIMENTO DELL' ARTIGIANATO

- tra arte, design e possibili tutele -


Vengo da una terra colma d’arte. Nel mio immaginario è una terra dorata, i raggi del sole si intrecciano con le linee de “Sas Corbulas”; il giallo dell’elicriso tinge le figure de “Sa Burra”; l’oro diventa gioiello. Ambrata come il corallo e la terracotta, cerulea come porcellana e nera come il ferro battuto.


Sono questi i colori che mi riportano in Sardegna. Tra i ricordi della mia infanzia fanno capolino opere artigianali, più in particolare opere tessili - i rinomati tappeti sardi (su uno dei quali, a dirla tutta, mi ritrovo a scrivere anche in questo momento). Molti anni dopo, la mia vita lavorativa si è intrecciata alla vita di creativi, artisti, artigiani, i quali mi hanno donato un frammento delle loro storie.


Da queste premesse nasce il seguente contributo, con cui vorrei condividere una mia riflessione sull’artigianato oggi e raccontarvi alcuni dei possibili profili di tutela giuridica.


Inizio col dire che ho capito che “non si fa l’artigiano”, “si è artigiano”. Essere artigiano significa possedere il prezioso dono di saper unire la leggerezza dell’atto creativo alla solidità della realizzazione di un prodotto. Persino Pablo Picasso definì gli artigiani (così come più in generale gli artisti) le creature più simili a Dio perché, come lui, hanno la capacità di creare.

In effetti Picasso, a suo modo, non esagerava in merito all’importanza dell’artigianato se pensiamo che la complessità di tale arte non risiede solo nell’abilità creativa ma anche nella capacità di essere veicolo di cultura nonché di rappresentare la tradizione e l’evoluzione dell’identità dei luoghi a cui appartiene.


Attualmente, nonostante non manchino momenti di crisi - se vogliamo “fisiologici” per chi decide di puntare sull’unicità del prodotto fronteggiando un mercato globalizzato che spinge all’omologazione - mi piace pensare che stiamo assistendo al “secondo tempo” della vita di questo mestiere. Al Rinascimento dell’artigianato.


Mi spiego meglio. E’ evidente come, soprattutto negli ultimi anni, si sia fatta strada una nuova sensibilità che parla dell’urgenza di riscoprire una visione della vita “autentica”. In questo scenario, a mio parere, si sono riaccesi i riflettori anche sull’artigianato che può trovare il suo terreno fertile per esserci e rinnovarsi. Poiché laddove un prodotto di massa non appaga più, ecco che l’artigianato può ricevere nuova linfa attraverso il supporto dei giovani (e meno giovani) che tornano ad interessarsi a metodi tradizionali contaminandoli con idee innovative, che parlano e promuovono il proprio lavoro attraverso nuovi linguaggi e nuove modalità di business (vedi gli e-commerce ma anche e soprattutto Instagram, Tik Tok e altri canali social. A proposito, ne avevamo parlato qui), grazie a progetti culturali che incentivano e investono in creatività nonché grazie (a necessarie) misure economiche sovranazionali, statali e/o locali per lo sviluppo e l’innovazione di questo mestiere d’arte.



Certamente, un ruolo importante nel Rinascimento dell’artigianato lo ha giocato il sempre più frequente sodalizio con il mondo della moda e del design. Se il settore della moda, da sempre, unisce fashion e artigianalità, è nel settore dell’arredamento che le opere artigianali trovano il loro habitat naturale grazie alla commistione col design, da cui prendono forma le cosiddette opere di Artigianato Artistico.

Lo sa bene Graziella Carta, imprenditrice e ideatrice di Studio Pratha “(sito web: https://studiopratha.it/it/ e pagina instagram: @studiopratha.sardinia), progetto made in Sardegna del tutto originale nel panorama artistico odierno, che vuole unire alta artigianalità e design contemporaneo, proponendo opere uniche e innovative nella forma ma totalmente fedeli all’antica tradizione tessile nell’esecuzione. Graziella Carta, ha riunito una squadra tutta femminile di designer e artigiane, dando vita a un sodalizio artistico teso a valorizzare e rivoluzionare la tessitura e inserendosi a pieno titolo nel mercato internazionale dell’arte contemporanea. « Esclusività ed eccellenza sono due pilastri di Studio Pratha », spiega Graziella, « dove l’opera si fa esperienza e conquista il collezionista tanto nel suo impatto estetico quanto per la storia che racconta, un dietro-le-quinte fatto di un savoir-faire millenario, di mani che intrecciano fili per centinaia di ore e di ispirazioni uniche e futuriste ».


La ricercatezza dei manufatti e l’ispirazione concettuale riscontrate nel progetto Studio Pratha, a mio avviso, sono un valido esempio di come, al di là dell’inestimabile valore delle creazioni artigianali “classiche”, mai messo in discussione, l’unione tra artigianato, design, moda (il tutto - anche - veicolato su internet) sia una spinta propulsiva per l’opera artigianale che, in controtendenza a certo pubblico che la considera (o considerava) antiquata, sorpassata, sta vedendo riconosciuto un nuovo modo di affermassi e, laddove presente, un suo valore artistico.


“Anania”, 2019. Unico esemplare, realizzato dalla maestra tessitrice Lucia Todde su disegno delle designer Giovannina Coinu ed Eloisa Gobbo, per Studio Pratha

Peraltro, le diverse anime che compongono e arricchiscono il prodotto di Artigianato Artistico (ossia, la lavorazione manuale tipica dell’artigianato e la componente industriale tipica del design) non sono rilevanti solo dal punto visto di vista commerciale e identitario ma hanno altresì un impatto sul piano giuridico.


Soffermandoci sulla componente industriale, posto che le opere di disegno industriale hanno avuto un percorso legislativo travagliato nel nostro ordinamento, sappiate che la vigente normativa nazionale permette di ottenere la tutela delle stesse sia attraverso la registrazione del disegno/modello che le contraddistingue, presso l’Ufficio brevetti e marchi di competenza, sia attraverso la Legge 633/1941 sul Diritto d’Autore a patto, in quest’ultimo caso, che le opere in oggetto siano dotate specifici requisiti.


Se è vero che tali tutele possono essere cumulabili, ovvero l’applicazione dell’una non esclude l’altra, è altrettanto vero che le stesse si fondano su presupposti e funzioni differenti.


Per cominciare, chiariamo che secondo il Codice della Proprietà Industriale “i disegni e modelli indicano l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”, pertanto la registrazione di un disegno/modello protegge il carattere estetico del prodotto e non anche, eventuali, caratteristiche tecnico-funzionali.


Se, oltre le definizioni normative, vi state chiedendo quale sia l’importanza di registrare i disegni/modelli, diverse sono le ragioni.


Prima di tutto, la registrazione di un disegno/modello permette al titolare di acquisire il diritto di privativa e di fare uso esclusivo dello stesso vietando a terzi ogni utilizzazione non consentita nel territorio di tutela prescelto (Attenzione! Ciò implica, ad esempio, che la registrazione di un disegno/modello in Italia sarà valida esclusivamente in Italia).


Inoltre, l’adeguata valorizzazione di un disegno/modello consente al titolare di distinguere i propri prodotti da quelli dei suoi competitor e contribuisce ad accrescere il potere commerciale del proprio marchio. E ancora, è possibile concedere un disegno/modello registrato in licenza a terzi a fronte del pagamento di royaltiescosì come è possibile usufruire di sgravi fiscali. Da ultimo ma non meno importante, sul fronte delle azioni difensive della proprietà intellettuale, sappiate che un disegno/modello registrato rende più agevole attuare la tutela contro eventuali contraffazioni.


"Ichnos”, Studio Pratha 2020. Unico esemplare. Realizzato a quattro mani dalle maestre tessitrici Lucia Piredda e Alberta Pinna, su disegno della designer Laura Lai."

Se ritenete, inoltre, che la vostra opera sia qualificabile anche come opera dell’ingegno di carattere creativo, allora, oltre alla tutela acquisita con la registrazione del disegno/modello, potete aspirare ad ottenere la tutela conferita dalla Legge sul Diritto d’Autore ad una condizione: che l’opera in questione presenti “di per sé carattere creativo e valore artistico”.


Ciò significa che rispetto alle altre opere dell’ingegno (pensiamo alle opere d’arte figurativa come, in via esemplificativa, la pittura) per le quali, ai fini dell’applicazione della tutela autoriale, è sufficiente il soddisfacimento del requisito del carattere creativo - che si acquisisce senza alcuna particolare formalità - le opere di design devono soddisfare l’ulteriore, spesso gravoso, requisito del valore artistico, laddove secondo constante giurisprudenza, per “valore artistico” si intende "il consolidamento del relativo apprezzamento presso la collettività ed in particolare presso ambienti non immediatamente coinvolti nella commercializzazione e nell’acquisto del prodotto, concretandosi tale apprezzamento in un giudizio storicizzato, che si stacca dalla concreta destinazione d’uso del design industriale” ( Trib. Milano 25 Settembre 2018).


In altre parole, “il valore artistico un’opera dipende dal riconoscimento delle istituzioni culturali, dall’influenza della stessa opera esercitata sul mondo artistico, dall’ottenimento di premi, dall’oggetto di pubblicazioni a carattere creativo, di critiche favorevoli da parte di esperti nonché di esposizioni in musei e mostre” (“Le creazioni della moda”, 2015 B.M. Gutierrez).


Da tale definizione nascono due considerazioni già oggetto di ampio dibattito dottrinale: la prima è che in Italia vige una disparità di trattamento normativo tra le opere di design e le altre opere dell’ingegno con importanti conseguenze sulla durata dello sfruttamento economico dei diritti (alla cui scadenza diventano di pubblico dominio e, dunque, utilizzabili liberamente) poiché solo le opere meritevoli di tutela autoriale sono protette dalla creazione dell’opera fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Lasso di tempo ben più ampio se confrontato con la protezione attribuita ai disegni/modelli che dura fino 25 anni dalla registrazione.


La seconda considerazione è che vige una disparità di trattamento anche tra le stesse opere di design posto che, nella misura in cui il valore artistico è legato al riconoscimento delle istituzioni culturali, è verosimile che possano più facilmente aspirare ad ottenere la tutela autoriale le opere con un certo percorso storico-artistico alle spalle rispetto ad opere di giovani emergenti.


Tuttavia, il quadro normativo attuale potrebbe mutare in seguito alla sentenza Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV, C-683/17, nella quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sembra essersi espressa a favore del “Principio dell’unità delle arti”, secondo cui gli unici requisiti per la protezione delle opere dell’ingegno, qualsiasi esse siano, sono la creatività e il fatto che la creazione si concretizzi secondo un valore espressivo identificabile.


Se l’orientamento espresso dalla Corte venisse accolto, quale sarebbe il destino riservato al requisito del valore artistico richiesto per ottenere la tutela autoriale delle opere di design in Italia?


In attesa di novità che - forse - andranno verso un’equiparazione della tutela delle opere di design alla tutela delle restanti opere dell’ingegno, il suggerimento resta comunque quello di non trascurare la protezione delle vostre opere utilizzando gli strumenti più adeguati alle vostre necessità.


“Daedal”, 2020. Unico esemplare, realizzato dalle maestre tessitrici Lucia Piredda e Alberta Pinna su disegno della designer Laura Lai, per Studio Pratha




Maria Paola Pinna

Avvocato


Contatti:

Sito internet: www.mariapaolapinna.com

Profilo Instagram: @emmepi_iplaw




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