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IL CASO PANDORO DI CHIARA FERRAGNI E BALOCCO: QUANDO UNA PRATICA COMMERCIALE รจ SCORRETTA?

  • Maria Paola Pinna
  • 20 dic 2023
  • Tempo di lettura: 3 min

Lโ€™autoritร  Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato la societร  Balocco S.p.A. nella misura di euro 420.000 e le due societร  di Chiara Ferragni, la Fenice S.r.l. nella misura di euro 400.000 e TBS Crew S.r.l. nella misura di euro 675.000 per pratica commerciale scorretta.

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Quali sono i motivi di tale decisione che sta sollevando numerose polemiche?

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Lโ€™ACGM ha ritenuto ingannevoli le modalitร  con cui sono state diffuse le informazioni in merito allโ€™iniziativa โ€œPandoro Pink Christmasโ€ avente ad oggetto la realizzazione di un Pandoro Balocco creato in collaborazione con Chiara Ferragni Brand.

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Secondo lโ€™autoritร , i comunicati stampa della confezione del pandoro lasciavano intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che acquistando il prodotto avrebbero contribuito alla raccolta fondi utili al finanziamento destinato allโ€™Ospedale Regina Margherita di Torino per lโ€™acquisto di un nuovo macchinario che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

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Al contrario, dagli atti del procedimento emerge che la donazione allโ€™Ospedale Regina Margherita รจ effettivamente avvenuta ma da parte della sola Balocco a maggio 2022, quindi mesi prima dellโ€™inizio della campagna di comunicazione e delle vendite del โ€œPandoro Pink Christmasโ€.

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Tale donazione, pertanto, non poteva essere in alcun modo associata alle vendite del Pandoro griffato Ferragni nรฉ รจ dipesa dal numero di vendite raggiunte dallo stesso.

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Secondo lโ€™AGCM si รจ trattata di una pura operazione di marketing con lโ€™obiettivo di riposizionare sul mercato il Pandoro Balocco grazie alla pubblicitร  lanciata sul canale di Chiara Ferragni, dietro compenso e a danno dei consumatori.

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In particolare, lโ€™AGCM evidenza che il messaggio confusorio รจ veicolato dal:

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Prezzo, in quanto il Pandoro รจ stato venduto ad un costo pari a due volte e mezzo il prezzo del pandoro classico. Secondo lโ€™autoritร  una tale differenza contribuiva a convincere il consumatore che nel maggior prezzo fosse incluso un contribuito alla donazione.

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Cartiglio del packaging del Pandoro il cui messaggio lasciava intendere che il reperimento dei fondi per la donazione fosse legato alle vendite del Pandoro griffato. ย 

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Social network di Chiara Ferragni e dal comunicato ufficiale rilasciato dalle sue societร . Questโ€™ultimo recita: โ€œLo storico brand piemontese Balocco, riconosciuto ed apprezzato nel mondo per lโ€™eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novitร  esclusiva: il pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziareโ€ฆ (etc..)โ€

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Il tutto, nuovamente, sembra qualificare le vendite del Pandoro finalizzate al reperimento di fondi per la donazione allโ€™ospedale in questione.

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Se Balocco e Chiara Ferragni lo riterranno (come sembra sia intenzione di questโ€™ultima) potranno ricorrere in appello al TAR contro la decisione di AGCM. Nel frattempo, arriva la notizia che anche la Procura di Milano avrebbe aperto unโ€™indagine sullโ€™accaduto.

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Inutile precisare che la vicenda ha gettato nella bufera le societร  coinvolte che, oltre alla sanzione economica, dovranno gestire anche un ingente danno reputazionale.

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In attesa di nuovi risvolti, vale la pena fare chiarezza su cosa si intenda per โ€œpratica commerciale scorrettaโ€.

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Secondo la Direttiva /CE) 29/2005 e il Codice del Consumo sono scorrette le pratiche contrarie allโ€™obbligo della diligenza professionale nelle quali si applicano la competenza e lโ€™attenzione richieste in riferimento allโ€™onesta pratica del mercato e al principio generale di buona fede. Tra queste:

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Sono definite ingannevoli tutte quelle attivitร  che contengano informazioni false, non veritiere o che in qualsiasi modo, anche nella presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio.

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Tra le pratiche ingannevoli rientrano anche le informazioni confusorie in relazione a raccolte fondi che proprio perchรฉ rivolgono al soggetto privato una richiesta di contributo (come, ad esempio, nel caso dellโ€™acquisto di un prodotto o una certa donazione in danaro per una data causa) a scopo di beneficienza, devono essere gestite con particolare accortezza.

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Come comportarsi, dunque, al fine di veicolare una comunicazione commerciale corretta? รˆ necessario:

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fornire informazioni veritiere in relazione ad elementi quali modalitร  di svolgimento dellโ€™attivitร  in questione, prezzo, quantitร , caratteristiche di eventuali prodotti;

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non omettere informazioni utili o essenziali al consumatore al fine di indirizzarlo ad una scelta consapevole;

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non condurre azioni confusorie con marchi non autorizzati ingannando il consumatore (e violando i marchi di terzi);

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non fornire informazioni ambigue, indecifrabili, poco chiare.

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Ricordatevi che la normativa citata tutela il consumatore ritenuto parte debole e destinatario del messaggio commerciale.


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Maria Paola Pinna

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