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IL CASO PANDORO DI CHIARA FERRAGNI E BALOCCO: QUANDO UNA PRATICA COMMERCIALE è SCORRETTA?


L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato la società Balocco S.p.A. nella misura di euro 420.000 e le due società di Chiara Ferragni, la Fenice S.r.l. nella misura di euro 400.000 e TBS Crew S.r.l. nella misura di euro 675.000 per pratica commerciale scorretta.

 

Quali sono i motivi di tale decisione che sta sollevando numerose polemiche?

 

L’ACGM ha ritenuto ingannevoli le modalità con cui sono state diffuse le informazioni in merito all’iniziativa “Pandoro Pink Christmas” avente ad oggetto la realizzazione di un Pandoro Balocco creato in collaborazione con Chiara Ferragni Brand.

 

Secondo l’autorità, i comunicati stampa della confezione del pandoro lasciavano intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che acquistando il prodotto avrebbero contribuito alla raccolta fondi utili al finanziamento destinato all’Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un nuovo macchinario che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

 

Al contrario, dagli atti del procedimento emerge che la donazione all’Ospedale Regina Margherita è effettivamente avvenuta ma da parte della sola Balocco a maggio 2022, quindi mesi prima dell’inizio della campagna di comunicazione e delle vendite del “Pandoro Pink Christmas”.

 

Tale donazione, pertanto, non poteva essere in alcun modo associata alle vendite del Pandoro griffato Ferragni né è dipesa dal numero di vendite raggiunte dallo stesso.

 

Secondo l’AGCM si è trattata di una pura operazione di marketing con l’obiettivo di riposizionare sul mercato il Pandoro Balocco grazie alla pubblicità lanciata sul canale di Chiara Ferragni, dietro compenso e a danno dei consumatori.

 

In particolare, l’AGCM evidenza che il messaggio confusorio è veicolato dal:

 

Prezzo, in quanto il Pandoro è stato venduto ad un costo pari a due volte e mezzo il prezzo del pandoro classico. Secondo l’autorità una tale differenza contribuiva a convincere il consumatore che nel maggior prezzo fosse incluso un contribuito alla donazione.

 

Cartiglio del packaging del Pandoro il cui messaggio lasciava intendere che il reperimento dei fondi per la donazione fosse legato alle vendite del Pandoro griffato.  

 

Social network di Chiara Ferragni e dal comunicato ufficiale rilasciato dalle sue società. Quest’ultimo recita: “Lo storico brand piemontese Balocco, riconosciuto ed apprezzato nel mondo per l’eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva: il pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziare… (etc..)”

 

Il tutto, nuovamente, sembra qualificare le vendite del Pandoro finalizzate al reperimento di fondi per la donazione all’ospedale in questione.

 

Se Balocco e Chiara Ferragni lo riterranno (come sembra sia intenzione di quest’ultima) potranno ricorrere in appello al TAR contro la decisione di AGCM. Nel frattempo, arriva la notizia che anche la Procura di Milano avrebbe aperto un’indagine sull’accaduto.

 

Inutile precisare che la vicenda ha gettato nella bufera le società coinvolte che, oltre alla sanzione economica, dovranno gestire anche un ingente danno reputazionale.

 

In attesa di nuovi risvolti, vale la pena fare chiarezza su cosa si intenda per “pratica commerciale scorretta”.

 

Secondo la Direttiva /CE) 29/2005 e il Codice del Consumo sono scorrette le pratiche contrarie all’obbligo della diligenza professionale nelle quali si applicano la competenza e l’attenzione richieste in riferimento all’onesta pratica del mercato e al principio generale di buona fede. Tra queste:

 

Sono definite ingannevoli tutte quelle attività che contengano informazioni false, non veritiere o che in qualsiasi modo, anche nella presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio.

 

Tra le pratiche ingannevoli rientrano anche le informazioni confusorie in relazione a raccolte fondi che proprio perché rivolgono al soggetto privato una richiesta di contributo (come, ad esempio, nel caso dell’acquisto di un prodotto o una certa donazione in danaro per una data causa) a scopo di beneficienza, devono essere gestite con particolare accortezza.

 

Come comportarsi, dunque, al fine di veicolare una comunicazione commerciale corretta? È necessario:

 

fornire informazioni veritiere in relazione ad elementi quali modalità di svolgimento dell’attività in questione, prezzo, quantità, caratteristiche di eventuali prodotti;

 

non omettere informazioni utili o essenziali al consumatore al fine di indirizzarlo ad una scelta consapevole;

 

non condurre azioni confusorie con marchi non autorizzati ingannando il consumatore (e violando i marchi di terzi);

 

non fornire informazioni ambigue, indecifrabili, poco chiare.

 

Ricordatevi che la normativa citata tutela il consumatore ritenuto parte debole e destinatario del messaggio commerciale.


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Maria Paola Pinna

      Avvocato



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Profilo Instagram: @emmepi_iplaw

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