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MUSEO DEGLI UFFIZI CONTRO JEAN PAUL GAULTIER

Pubblico dominio dei beni culturali o controllo dello sfruttamento?



La questione è tornata attuale a seguito della causa intentata dagli Uffizi di Firenze contro la casa di moda francese per l’uso non autorizzato delle immagini della “Venere di Botticelli” (Nascita di Venere) nella collezione Musée.


Gli Uffizi hanno richiesto il ritiro dal mercato della collezione e il risarcimento danni sulla base di quanto sancito dall’art. 108 del Codice dei Beni Culturali che stabilisce quanto segue:


la riproduzione dei beni culturali può essere concessa dietro autorizzazione e pagamento di un canone all’autorità che ha in consegna il bene. Obblighi che Gaultier non avrebbe rispettato.


In attesa di conoscere come si evolverà la vertenza in sede giudiziaria, possiamo fare alcune considerazioni sull’art. 108 che apre il dibattito tra coloro contro e coloro il suo favore.


Secondo i primi dovrebbe essere eliminato perché:


limiterebbe di fatto il diritto al pubblico dominio dei beni culturali ovvero il diritto di utilizzare liberamente tali opere da parte della collettività una volta cessato il diritto d’autore che avviene dopo i 70 anni dalla sua morte


Sarebbe contrario, inoltre, alla Direttiva Europea “Copyright” che all’. art. 14 ribadisce il principio di pubblico dominio alla scadenza dei diritti d’autore di un’opera d’arte.


Tutto vero sennonché l’Italia ha recepito l’art. 14 della Direttiva “Copyright” chiarendo che restano invariate le disposizioni in materia di beni culturali e quindi confermando di fatto la vigenza dell’art. 108 e il limite dell’applicazione del pubblico dominio ai beni culturali.

In tal modo si vanifica l’effetto dell’art. 14 della direttiva Copyright e si lascia nelle mani dei musei e degli altri istituti di conservazione del patrimonio artistico la decisione di autorizzare o meno le riproduzioni dei culturali con relativo pagamento del compenso per l’utilizzo.


Se per i detrattori la vigenza dell’art. 108 è un abuso, i suoi sostenitori ne difendono l’importanza e utilità nel controllare la diffusione del patrimonio culturale italiano e tutelarlo da usi impropri, degradanti e lesivi.


Se finora l’azione del legislatore nazionale è non stata risolutiva, l’azione giudiziaria in corso potrà forse fornirci nuove linee giurisprudenziali anche sull’applicazione dell’art. 108 del Codice dei Beni Culturali.


Maria Paola Pinna

Avvocato

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