QUANDO E PERCHE' OTTENERE UNA LIBERATORIA (ANCHE SUI SOCIAL): IL CURIOSO CASO DI JOHN TRAVOLTA A SANREMO
Inutile negarlo: abbiamo visto come John Travolta abbia ballato il “qua qua dance” con Amadeus e Fiorello senza troppo entusiasmo. Ed ecco che da lì a poche ore la polemica è divampata. “Travolta non rilascia la liberatoria”, hanno tuonato i media tradizionali e i social.
Cos’è accaduto? Non conosciamo il contenuto degli accordi contrattuali intercorsi tra l’attore e la RAI ma resta il fatto che, basandoci su ciò che finora è stato dichiarato, John Travolta non avrebbe sottoscritto la liberatoria che concede la diffusione del video in questione. Senza la stessa, la “qua qua dance” non potrà essere più trasmessa.
Già da questo aneddoto si inizia a delineare perché sia importante ottenere una liberatoria. Vediamolo più nel dettaglio.
La liberatoria è una dichiarazione tramite cui un soggetto (ad esempio il sig. John) autorizza un altro (ad esempio il sig. Pippo) ad agire secondo una data modalità e/o lo solleva da determinate responsabilità.
Qualora il sig. Pippo agisse in mancanza di tale autorizzazione incorrerebbe nella violazione dei diritti dei sig. John. Quali?
Solo limitandoci al campo della proprietà intellettuale e diritto all’immagine, verrebbero violati:
l’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore che stabilisce che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa…”
l’art. 10 del Codice Civile che stabilisce il divieto di pubblicare il ritratto di una persona senza il suo consenso.
Il GDPR, ovvero la legge sulla Privacy, che stabilisce che l’immagine della persona è un dato personale e come tale è necessario il suo consenso alla diffusione.
Passando al piano concreto, le liberatorie più comunemente richieste nel settore artistico sono relative a:
Realizzazione di foto/video: in questo caso, a titolo esemplificativo, la liberatoria può avere ad oggetto il consenso del soggetto della fotografia o del quadro, alla realizzazione dell’opera
Pubblicazione/diffusione audio/video/foto: in questo caso, a titolo esemplificativo, la liberatoria può avere ad oggetto il consenso del soggetto ritratto nella foto/quadro all’esposizione pubblica o ancora l’oggetto del consenso può essere l’autorizzazione del soggetto protagonista di uno spettacolo dal vivo alla diffusione su canali, piattaforme etc
Gestione diritti d’autore: in questo caso, a titolo esemplificativo, la liberatoria può avere ad oggetto il consenso alla diffusione di una data opera all’interno di un concorso o altro contesto. Qualora l’opera in questione ritragga terzi, l’autore dovrà aver ottenuto previo consenso alla diffusione della loro immagine all’interno del contesto.
Fermo restando quanto sin qui descritto, esistono casi in cui la liberatoria non è necessaria? Riposta affermativa, se sussistono determinate condizioni. Ovvero in presenza di:
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, posto che il video/foto della persona/persone devono essere sempre contestualizzati
personaggi noti per ragioni di costume, cronaca, informazione, ed in assenza di sfruttamento della loro immagine per scopi pubblicitari o commerciali
scopi di giustizia o di polizia
scopi scientifici, didattici o culturali
Tuttavia, attenzione, secondo l’art. 97 della legge sul diritto d’autore: “il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.
Tale principio vale anche per quanto riguarda la circolazione di video/immagini sui social network, fatte salve le eccezioni elencate.
In ogni caso, quale che sia il canale di diffusione non autorizzata dell’immagine, la persona lesa può chiedere la rimozione immediata del contenuto con risarcimento del danno patrimoniale che, solitamente viene quantificato nel costo che avrebbe chiesto per l’autorizzazione all’uso dell’immagine, risarcimento per danni non patrimoniali in presenza di lesione della reputazione oltre a sanzioni per la violazione della privacy.
Insomma, se anche Robert Doisneau ha chiesto il consenso ai protagonisti della sua celebre foto “Il Bacio”, e ne ha persino concordato la posa, a quanto ci viene riportato, anche noi possiamo trattenerci dal condividere (mi riferisco soprattutto ai social in questo caso) video ed immagini, se non previo consenso degli interessati.
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