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SERIE TV e FILM: CHI E’ IL TITOLARE DEI DIRITTI E ALTRE CURIOSITA’ LEGALI – SPECIALE GAME OF THRONES


Game of thrones resta una delle mie serie preferite. Ho ammirato grafiche, personaggi, costumi, ambientazioni, colonna sonora e la parte visiva della sigla.


Considerazioni soggettive a parte, la serie è talmente famosa che ha generato un ingente business con relativa tutela legale:


Game of thrones è infatti un marchio registrato, sia nella sua parte denominativa che grafica.


Anche i personaggi quali “Jon Snow” e “Daenerys Targaryen” e alcuni motti dei regni quali “Winter is coming” della casa Stark, sono marchi (e in alcuni casi design) registrati.


Vi siete mai chiesti perché gli elementi di una serie tv vengono sottoposti a tale tutela? Ve lo racconto:


La registrazione del marchio consente di ottenere tutele legali e vantaggi commerciali, ovvero, a titolo esemplificativo:

  • Di riservare al titolare lo sfruttamento commerciale in regime di esclusiva del marchio registrato in relazione ai prodotti e servizi scelti e al territorio di tutela impedendo a terzi la registrazione e/o l’utilizzo di un segno distintivo uguale o simile per i medesimi prodotti/servizi e nel medesimo territorio.

  • Di tutelare anche il merchandising della serie e dei personaggi: nel caso di GOT siamo stati sommersi da maglie, tazze e altri oggetti, videogiochi, funko etc. In tal senso, badate bene, la tutela del merchandising non è secondaria, al contrario è fondamentale in quanto concorre, insieme a determinare il successo di una serie e al guadagno del titolare del diritto.

Insomma, intorno ai prodotti televisivo/cinematografici ruota un giro d'affari non indifferente. Ma chi è titolare dei moltipleci diritti che interessano tale settore?


Di norma è il produttore che registra il marchio a suo nome (o a nome della casa di produzione) e che, più in generale, detiene i diritti d’autore della serie tv o di un film in quanto investe di norma investe economicamente sul progetto artistico. Coerentemente, la legge sul diritto d’autore stabilisce che “l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa”.


Ciò implica la necessità di regolare a monte i rapporti tra il produttore e vari coautori coinvolti nell’opera, che secondo la legge sono l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il direttore artistico e il traduttore, attraverso appositi contratti di cessione dei diritti di sfruttamento economico al produttore, dietro compenso.


In generale, i diritti di utilizzazione economica che spettano al produttore sono:

  • Lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta ovvero la distribuzione nelle sale cinematografiche

  • La diffusione dell’opera via etere, satellite, cavo e tutte le altre forme di utilizzazione dell’opera diverse dalla cinematografica che tuttavia non ne alterano la natura.

  • I diritti connessi (art. 78-bis l.d.a.) di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio e il prestito degli originali o di copie delle sue realizzazioni

Non spettano invece al produttore i diritti relativi alla realizzazione di remake, sequel o opere derivate da precedenti film. In tal caso il produttore che desidera realizzare un ulteriore film derivato dal primo prodotto deve chiedere l’autorizzazione ai coautori.


Infine, mai dimenticare che ai coautori, nonostante possano aver ceduto il diritto di utilizzazione economica, spetta sempre il diritto morale di essere citati come tali sull’opera realizzata.


Maria Paola Pinna

Avvocato


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E-email: avvocato@mariapaolapinna.com

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