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SI PUò TUTELARE UN CONCEPT STORE?

- SPECIALE MILANO FASHION WEEK -


In occasione della Milano Fashion Week parliamo di Concept Store, ovvero dell’arredamento degli interni di uno spazio espositivo commerciale.


Diciamo subito che in presenza di specifici requisiti anch’esso è tutelabile. In particolare:

  • secondo il Codice della Proprietà Industriale, come disegno o modello e come marchio tridimensionale;

  • secondo la Legge sul Diritto D’autore, come opera dell’ingegno dell’architettura a patto che risponda ai caratteri di unitarietà, riconoscibilità dello stile e creatività.

Proprio in favore della tutela del concept store concessa dal diritto d’autore si è espressa la famosa sentenza KIKO contro WYCON.


KIKO ha citato in giudizio WYKON con l’accusa di aver posto in essere un’attività di concorrenza sleale sia confusoria, in quanto sosteneva che la convenuta avesse riprodotto nei suoi store gli elementi estetici caratterizzanti di KIKO, che parassitaria, data dalla riproduzione del medesimo stile anche sotto altri profili quali quello comunicativo, dei prodotti e persino nel sito online.


A seguito dei tre gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la tutela non solo industriale ma anche dal punto di vista del diritto d’autore del concept store dei negozi KIKO, rigettando peraltro la tesi di WYCON che sosteneva che un concept store non fosse tutelabile come opera dell’architettura per la mancanza di una superficie di immobile specifica ed elementi strutturali fissi.


In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara chiave stilistica, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2, L.A »), a prescindere dal requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile, non presente nella suddetta disposizione, o dal fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto da un problema tecnico-funzionale che l’autore vuole risolvere.


E ancora: “Il progetto di architettura di interni non è infatti tutelabile, come ritenuto dalla ricorrente, esclusivamente, come modello di design industriale, ai sensi dell’art.2 n. 10 I.a., nei singoli elementi di cui il piano di arredamento si compone o come marchio tridimensionale di uno dei punti vendita. Invero, l’opera dell’ingegno è protetta dall’ordinamento purché presenti un qualche elemento od una qualche combinazione che sia originale, frutto della creatività, ancorché minima del suo autore (Cass. 908/1995), così da potersi identificare, pur inserendosi in un genere assai diffuso, per essere un prodotto singolare dell’autore e da poter essere individuata tra le altre analoghe (Cass. 7077/1990)”.


Per poi precisare che: “Nell’accezione tradizionale, l’architettura è l’arte ed al contempo la tecnica di progettare e costruire edifici, cosicché, in passato, si è riconosciuta tutela, da parte della giurisprudenza di merito, all’architettura d’interni come opera dell’ingegno solo ove gli elementi di cui si compone l’arredo risultino inscindibilmente incorporati nell’immobile, sia pure soltanto nelle componenti infrastrutturali, quali gli infissi, i pavimenti e le luci. Tuttavia, oggi, la nozione di architettura si è ampliata, ricomprendendo quell’attività intellettuale rivolta alla creazione e modificazione degli spazi per renderli fruibili all’uomo, nell’ambiente fisico, nel territorio e paesaggio, nelle città, nell’edilizia ed anche nell’organizzazione degli interni.”


La sentenza qui descritta segna un punto di svolta in materia di tutela garantita dal diritto d’autore alle opere di concept store ricomprese tra le opere dell’architettura se corrispondenti ai requisiti di cui sopra.


Di conseguenza i titolari di tali creazioni potranno adottare gli strumenti necessari a proteggere i propri diritti autoriali non solo attraverso il deposito di marchi tridimensionali o di disegni industriali ma altresì con il deposito del progetto creativo attribuendogli una data certa finalizzata a creare una prova, spendibile anche in giudizio, dell’esistenza di quel documento in un dato arco temporale e/o anteriormente ad uno specifico evento.


Insomma, la prossima volta che andrete in uno spazio espositivo e noterete un concpet design particolare forse vi chiederete se sia un’opera creativa meritevole di tutela.


Maria Paola Pinna

Avvocato



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