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Cibo d'autore: la tutela delle ricette



“Il cibo non è solo tutto ciò che si mangia. E’ da sempre un linguaggio universale e, allo stesso tempo, è espressione di identità particolari. E’ innovazione. Talvolta è arte. E’ design”. Questo è il concetto che riassume il mio incontro con Agata Meuti, antropologa culinaria, la quale ha in parte ispirato questa breve riflessione.


Sapete, Agata mi ha parlato a lungo dell’evoluzione culturale delle ricette e di come le stesse abbiano contribuito a trasformare la nostra società. Tra i vari aneddoti culinari, mi ha incuriosito apprendere che già nel 510 avanti Cristo nella Magna Grecia la Legge di Sibari riconosceva il valore innovativo delle ricette attraverso la concessione una sorta di tutela brevettuale a coloro i quali si fossero distinti nella creazione di particolari opere culinarie.


La norma recitava: “Se uno dei cucinieri o dei cuochi inventa un piatto originale ed elaborato, a nessun altro è concesso utilizzare la ricetta se non all’inventore stesso prima che sia trascorso un anno, e così, a chi per primo l’abbia inventata sia riservato di trarne profitto durante il suddetto periodo; ciò affinché gli altri, dandosi da fare essi stessi, si segnalino per invenzioni di tal genere”.


E’ stato per me interessante immaginare come tale dispositivo, nel quale ritroviamo i requisiti della novità dell’opera, il quid inventivo e l’innovazione tecnica, possa essere definito come il precursore delle odierne leggi sul diritto d’autore e industriale.


Eppure, nonostante oggi le opere gastronomiche interessino trasversalmente vari ambiti e - in casi particolari - la società ne riconosca il loro valore culturale, innovativo ed artistico, manca una chiara applicazione normativa a tutela delle stesse.


Muovendo da tale premessa, mi sono domandata se una ricetta possa essere protetta dalla Legge 633/1941 sul diritto d’autore, oltre che registrata ai sensi del D. Lgs 30/2005 quale invenzione brevettuale, marchio e disegno o modello.


Secondo l’art. 1 della Legge sul diritto d’autore, in accordo con l’art. 2575 del c.c., sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo “che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, (..) i programmi per elaboratore (..) nonché le banche di dati (..)”.


Segue all’art. 2 della stessa legge la lista delle opere meritevoli di tutela, al cui interno non sono incluse le creazioni culinarie. Ciò considerato, stando all’interpretazione letterale del testo normativo, in un primo momento si potrebbe propendere per la non tutelabilità delle ricette quali opere dell’ingegno. Allo stesso tempo è necessario tenere presente come secondo dottrina e giurisprudenza tale elenco sia meramente esemplificativo. Ciò significa che una qualsiasi opera dell’ingegno pur non essendo compresa nello stesso, potrebbe essere potenzialmente tutelata ai sensi della Legge sul diritto d’autore a condizione che risponda ai requisiti della creatività, originalità, novità ed esteriorità.


Di conseguenza, si può ipotizzare che anche una creazione culinaria nuova - in quanto realizzata in modo diverso dalle altre; creativa - perché capace di esprimere il pensiero dell’autore; originale ed esteriorizzata al pubblico, possa essere protetta dalla L. 633/1941.


Questo principio sembra agevolmente applicabile alle ricette moderne frutto di invenzioni e di sperimentazioni culinarie. Ma come si pone nei confronti delle ricette tradizionali? E’ possibile tutelare ricette che fanno parte del nostro bagaglio genetico e che - come già espresso dalla stessa Agata - “sono patrimonio e simbolo della cultura del nostro passato” ?


Secondo la sentenza 10.07.2013 n. 9763 del Tribunale di Milano, è possibile riconoscere la protezione del diritto d’autore anche alle ricette che si basano su formule tradizionali dal momento in cui le stesse sono rielaborate in chiave creativa.


Ed in effetti, considerata anche la natura mutevole e replicabile della ricetta, la valutazione della stessa quale opera dell’ingegno non può limitarsi al testo scritto, ma deve contemplare i diversi fattori che le conferiscono un’impronta creativa, innovativa e personale. Tra questi rilevano il particolare procedimento con quale è stata realizzata, l’accostamento degli ingredienti capaci di dar vita a particolari sapori, colori e profumi, la forma e il design del piatto.


La tutela della composizione estetica del piatto è stata sancita anche da alcuni tribunali esteri. Non solo: la giurisprudenza europea si sta persino interrogando sulla possibilità di applicare la normativa sul diritto d'autore anche all'odore e al sapore del cibo in analogia con quanto disposto dalle leggi sulla protezione del profumo già vigenti in alcuni paesi quali, ad esempio, la Francia.


In Italia, al momento, l’argomento del diritto d’autore in cucina crea fermento e dibattito più tra gli addetti al settore culinario che nelle aule dei tribunali, tanto che è stato oggetto del famoso convegno indetto a Milano da Gualtiero Marchesi. Lo Chef ha simulato un processo durante il quale ha chiesto la tutela autorale per un piatto della tradizione diventato simbolo della sua cucina: “il riso oro e zafferano”, precedentemente registrato anche quale marchio di forma.


In questo caso, il Tribunale fittizio ha accertato la tutelabilità come opera del diritto d'autore del piatto, e ha riconosciuto “la validità della registrazione come marchio di forma”. Inoltre nella sentenza è stato stabilito che “il prodotto è altresì tutelabile in forza della capacità distintiva che ha acquistato” tramite la pubblicazione “su libri, su riviste in Italia, in Europa e in tutto il mondo e anche nel mondo più allargato non solo in quello riservato agli addetti alla ristorazione e della cucina”. Pertanto il piatto di Marchesi, “dotato di creatività e di valore artistico”, ha concluso il tribunale, è “degno di essere protetto anche con la tutela del diritto d’autore”.


Pur trattandosi di una simulazione, tale processo potrebbe creare un precedente per delineare futuri orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto d’autore applicato alla tutela delle ricette, oggi ancora scarsi.


Maggiore certezza, al contrario, si riscontra nel campo della tutela offerta dal diritto industriale (D. Lgs 30/2005) grazie al quale, in alternativa o in aggiunta alla tutela autorale, possiamo proteggere la nostra creazione culinaria attraverso diversi strumenti. Nello specifico mi riferisco al deposito della ricetta quale invenzione brevettuale, attuabile a condizione che l’opera culinaria risponda ai requisiti della novità, dell’attività inventiva e dell’industrialità. E’ il caso, ad esempio, di particolari procedimenti di cottura attraverso i quali è possibile risolvere problemi tecnici.


Ed ancora, seguendo l’esempio di Marchesi, si può optare anche per il deposito della ricetta quale marchio di forma e/o disegno o modello, nel caso di piatti caratterizzati da una estetica ricercata.


Infine, una creazione culinaria potrà essere protetta anche quale marchio di impresa attraverso il deposito del nome del piatto. Va detto che questo strumento, tra tutti, potrebbe garantire una tutela meno appropriata alla ricetta depositata dal momento che, secondo la disciplina dei marchi, sarebbe meritevole di protezione solo il segno distintivo in quanto tale: sarà quindi tutelato il nome della ricetta e non il contenuto dello stessa.


In conclusione, possiamo sostenere che sono diversi i supporti normativi potenzialmente a disposizione della tutela della creatività in cucina, ma quanto è ragionevole aspirare a proteggere le opere culinarie? in fondo le ricette non sono per loro natura destinate al deterioramento? il riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali d’autore porrebbe limiti eccessivi alla libera circolazione delle opere? La questione è in divenire: inventori, chef o semplici appassionati prestate attenzione!


Maria Paola Pinna

Avvocato


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Contatti:

Sito internet: www.mariapaolapinna.com

Profilo Instagram: @emmepi_iplaw

E-mail: avvocato@mariapaolapinna.com


*Numerose sono le problematiche e le considerazioni sull’argomento, per questo, nei prossimi mesi presso la Casetta dell’Artista si terrà la lezione “Cibo d’autore: La tutela delle ricette” che vedrà protagoniste Maria Paola Pinna (Diritto d’autore) e Agata Meuti (Antropologia culinaria). Per costi ed info: lacasettadellartista@gmail.com


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Riferimenti legislativi e bibliografici


1. Art. 2 della Legge sul diritto d’autore

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre ché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.


2. Mock trial food and design. Sentenza del 13 novembre 2015. Il video su https://www.youtube.com/watch?v=rO0drGQM3kw


3. Sentenza del Tribunale di Milano del 10.07.20 13 n. 9763, emessa nella causa sorta tra un appassionato di salumi, che aveva pubblicato sul proprio sito internet delle antiche ricette da lui rielaborate in modo originale e creativo, e l’autrice di un libro di cucina che aveva copiato pedissequamente le stesse.


4. “L’arte in cucina” di Gisella Caruso, su la Rivista “Il diritto d’autore”.


5. D. Lgs 30 del 2005 - il codice del diritto industriale.















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