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IL CASO JEFF KOONS: Un artista può disconoscere una sua opera?

Jeff Koons è stato citato in giudizio da un collezionista entrato in possesso dell'esemplare 2/3 dell’opera "Serpents al fine di ottenere l’autenticità che l’artista aveva fino ad allora negato di riconoscere.


La vicenda inizia anni addietro con l’acquisto dell’opera da parte del collezionista da una società che a sua volta l’aveva acquistata ad un’asta doganale di oggetti non reclamati.


All’opera mancava l’autentica (documento fondamentale come raccontavamo qui) e i tentativi di ottenerla dall’artista si erano rivelati vani con la conseguenza che, senza la stessa, il collezionista vedeva ripetutamente fallire la vendita di “Serpents” per il suo effettivo valore di mercato...valore notevole se pensiamo alle esorbitanti quotazioni di Koons. Da qui la decisione di portarlo in giudizio per ottenere giusto ristoro.


Ciò che la difesa di Koons eccepiva in risposta, non era il disconoscimento dell’opera in quanto non attribuibile allo stesso ma il disconoscimento poiché si trattava di un tentativo non soddisfacente per l’artista che pertanto si riservava il diritto di non autorizzarne l’autentica.


D’altra parte, le prove dedotte in giudizio mostravano che Koons aveva riconosciuto l’opera sin dal 1988 durante una pubblica esposizione della stessa a Colonia.


Rispetto a tale evento Koons precisava che l’opera era stata, si, esposta ma con divieto di vendita. Ciò in quanto egli non aveva mai inteso esercitare il diritto, spettante esclusivamente all’autore, di pubblicazione e utilizzazione economica della stessa, il che andava ad inficiare ogni circolazione successiva dell’opera fino all’acquisto concluso dal collezionista.


La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto sufficienti le argomentazioni della difesa di Koons e ha confermato le decisioni dei gradi di giudizio precedenti accogliendo la domanda del collezionista e non riconoscendo il diritto dell’artista di disconoscere l’opera.


In tal senso il giudice di primo grado aveva infatti rigettato tutte le eccezioni dell’artista dal momento che non solo l’esemplare “Serpents” è firmato e numerato quale 2 di 3 ed era stato riconosciuto da Koons anni addietro durante pubblica esposizione, che di per sé è un valido atto di pubblicazione dell’opera, ma lo stesso aveva consentito che circolasse sul mercato senza ordinarne la distruzione nonostante il presunto risultato difettoso che tuttavia non è stato dimostrato in giudizio.

"Serpents", Jeff Koons 1988

Al di là della particolare vicenda che ha visto protagonista Koons, l’artista ha il diritto di disconoscere una sua opera?


La risposta è affermativa seppur a certe condizioni.


In Italia l’artista può disconoscere una sua opera facendo riferimento agli articoli della Legge sul Diritto d’Autore 20, 142 e 143.


Secondo l’art 20 Lda “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (…)


Inoltre, secondo l’art. 142 Lda “L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. Questo diritto è personale e non è trasmissibile. (…)


Ed ancora secondo l’art 143 “L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento. (…)”


Benché all’interno degli stessi non si citi espressamente il diritto di disconoscimento, la giurisprudenza riconduce il suo fondamento all’ambito del diritto morale dell’autore: così come allo stesso è riconosciuto il diritto di rivendicare la paternità di un’opera, gli viene riconosciuto anche il diritto di disconoscerla, il cosiddetto “diritto di pentimento”.


Nessuna questione se l’opera si trova ancora nella sfera dei diritti di sfruttamento economico dell’artista, ovvero se non è stata ancora ceduta a terzi. Diverso è invece il caso in cui il pentimento subentri dopo la conclusione di una vendita in conseguenza alla quale il proprietario dell’opera non è più artista.


In tale circostanza il diritto di disconoscere l’opera non può essere esercitato arbitrariamente dall’artista ma alla luce di una effettiva lesione dei diritti della sua personalità, del suo onore e reputazione e in presenza di gravi ragioni morali.


Il pregiudizio può sussistere quando, ad esempio, l’opera contrasti con la mutata individualità dell’autore o quando vi sia una modifica sull’opera non autorizzata dall’artista che porti ad un’alterazione tale per cui non si riconosce più in essa.


D’altra parte, il proprietario che ha acquistato l’opera per un dato valore proprio perché attribuita a quell’artista ha diritto di richiedere l’indennizzo per il danno causato dal subentrato disconoscimento.


Abbiamo osservato anche nel caso Koons quanto sia oneroso per un collezionista investire in un’opera che successivamente all’acquisto venga disconosciuta dall’autore o dal suo archivio. Pertanto, come affermato dalla Cassazione a più riprese: la “rilevanza della effettiva paternità dell’opera non può essere astrattamente negata ma deve essere di volta in volta stabilita” in quanto elemento essenziale del valore dell’opera.


Considerare tale limite è fondamentale al fine di garantire una certa stabilità del mercato dell’arte così come la certezza dei diritti degli aventi causa dell’artista e dei rapporti giuridici in essere con terze parti.


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Maria Paola Pinna

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