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NFT - BLOCKCHIAN - SMART CONTRACTS: Impariamo a conoscere le nuove tecnologie


NFT, Blockchain e Smart Contracts sono i protagonisti indiscussi del dibattito giuridico, fiscale e commerciale. La loro popolarità è tale da essere diventati argomento di conversazione quotidiana non solo in ambiti tecnici.


Soprattutto è di grande interesse il loro utilizzo, ognuno nella proprietà specificità, su vari livelli del settore creativo. In particolare, stanno contribuendo alla tutela e alla circolazione di opere d’arte, pezzi da collezione di vario tipo, documenti, creazioni del settore moda e affini.


Prima di addentrarci in ulteriori considerazioni di tale fenomeno di evoluzione digitale è bene comprenderne i significati:


Per Blockchain, o catena di blocchi, si intende un registro informatico condiviso e immutabile attraverso cui registrare dati che una volta emessi sono tracciati e non possono essere modificati e manomessi.


Pensate, ad esempio, di aver disegnato un bozzetto e volerlo proteggere prima di divulgarlo. Ecco, il deposito della vostra opera tramite blockchain sarebbe una possibile tutela che consentirebbe di garantirne la paternità, l’autenticità e l’affidabilità della stessa oltre al giorno e all’ora del deposito.


NFT sta per Non fungible token. Sono asset digitali unici, insostituibili e immodificabili proprio perché contraddistinti da un codice numerico unico chiamato “hash” e certificati tramite blockchain che ne garantisce la loro immutabilità e autenticità.

Il fatto che non siano fungibili implica proprio che non possano essere scambiati in quanto unici, cosa che, al contrario, avviene con i token fungibili di cui un esempio sono le criptovalute che vengono scambiate con altre criptovalute.

Un NFT può rappresentare sia un’opera del mondo materiale digitalizzata che un’opera nata già in digitale. In generale, ogni tipo di asset digitale, nativo o meno, può potenzialmente essere un NFT: un’opera d’arte di pittura, un video, musica, un’illustrazione, un bozzetto di un design, una fotografia, un tweet, un meme, oggetti di collezionismo, documenti, licenze, oggetti preziosi, immobili e altro ancora.


In tal senso EUIPO (L’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea) li definisce come “certificati digitali unici, registrati in una blockchain, utilizzati come mezzo per registrare la proprietà di un oggetto, come un’opera d’arte digitale o un oggetto da collezione”.


Parlando strettamente del settore artistico, colui che acquista un’opera d’arte in NFT che diritti sull’opera possiede? Ebbene, l’acquisto di un NFT di un’opera d’arte è simile all’acquisto di un’opera d’arte materiale. Infatti, quando si acquista un’opera non si acquista anche la titolarità dei diritti d’autore morali e patrimoniali sull’opera ma solo l’opera in quando tale. Similmente, l’acquisto di un NFT implica esclusivamente l’acquisto di quell’NFT e non dei relativi diritti. Pertanto, l’acquirente non potrà, a titolo esemplificativo, riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico l’opera, salvo che non sia in altro modo determinato da un accordo, o meglio – restando nel campo digitale - dallo smart contract. Vediamo di cosa si tratta.


Quando si parla di Smart Contract si intende indicare un software operante su tecnologia blockchain (o registri aventi le medesime caratteristiche) che incorpora in esso clausole contrattuali la cui esecuzione vincola due o più parti sulla base di condizioni predeterminate dalle stesse.


Ciò significa che, una volta programmato, lo smart contract si attiva in automatico senza alcuna necessità che le parti compiano ulteriori azioni. Tale aspetto comporta senza dubbio un vantaggio nella celerità nel perfezionamento ed esecuzione degli accordi. C’è chi vede nello smart contract la possibilità di prevedere con velocità precisione e a monte i diversi aspetti della vendita di un NFT di un’opera d’arte, talché si ricorra con sempre meno frequenza alla sede giudiziale.


Al contempo, tuttavia, non è possibile dimenticare che l’automatismo dello smart contract non impedisce di violare eventuali obblighi di fare o di non fare. In tal caso solo un tribunale può dirimere la questione.


Al netto di questo mini-glossario, è un dato di fatto che tali nuove tecnologie stiano riscuotendo particolare successo soprattutto nel mondo dell’arte e della moda. Basti citare, per il mondo dell’arte i famosissimi NFT di Everydays: The First 5000 Days, Crypto Punks e Bored Ape Yacht Club, venduti rispettivamente a 69 milioni, 1 miliardo e 542 milioni di dollari, oppure, per la moda si pensi alla GIF di Gucci “Ghost” di Trevor Andrew venduta per 3.600 dollari così come alle collaborazioni nate tra case di moda e piattaforme di gaming. Due esempi in tal senso sono Balenciaga che ha disegnato gli abiti per il gioco Fortnite acquistabili all’interno dello stesso nonché Louis Vuitton che, in occasione dei campionati mondiali a Parigi nel 2019, ha creato una linea di abbigliamento per il gioco League of Legends e acquistabili all’interno dello stesso.


Certamente tra i vantaggi di tali strumenti rientrano:

  • La velocità di circolazione delle opere in NFT che possono essere vendute tramite le apposite piattaforme senza ricorrere ai classici intermediari del mercato dell’arte

  • La semplificazione del pagamento delle royalty sulle vendite successive, realizzando – grazie allo smart contract - un diritto di seguito automatico

  • La possibilità per aziende e creators di guadagnare su nuovi mercati a costi sostenibili

  • La tracciabilità dei beni, strumenti utili a combattere la contraffazione (soprattutto per quanto concerne il settore moda) e a garantire maggiore sicurezza nelle piattaforme di reselling

D’altra parte, l’utilizzo di blockchain NFT e Smart Contract possiede alcuni limiti e pone diversi quesiti di natura giuridica, tra i quali:

  • La volatilità del mercato: non sappiamo ancora definire se tale fenomeno sia una realtà possibilità di investimento o una bolla destinata a scoppiare

  • L’impatto ambientale: l’utilizzo della tecnologia blockchain implica un dispendio notevole di emissioni sull’ambiente

  • La sicurezza dello strumento NFT non è ad oggi assoluta: mancano ancora leggi che regolano lo scambio di tali asset digitali e a tutela dell’aquirente/collezionista.

  • Si sono già verificati casi di truffe su NFT : ciò in quanto chi acquista un NFT può non essere certo che chi lo ha emesso sia realmente l’autore dell’opera con il rischio di ritrovarsi un falso tra le mani.

Quelle esposte solo alcune considerazioni su un argomento vasto e in divenire. Inoltre, con l’avvento del Metaverso, possiamo solo immaginare che tale fenomeno andrà incontro ad ulteriori rivoluzioni. In tal senso, molte aziende, soprattutto del settore moda, stanno depositando i propri marchi anche nel settore degli NFT al fine di tutelare i propri prodotti anche nel mercato digitale. E voi quanto sareste disposti a spendere per acquistare un paio di Gucci da far indossare al vostro avatar?


Maria Paola Pinna

Avvocato


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